Art. 3.
(Campo di applicazione).

      1. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge tutti i lavoratori dipendenti della società datrice di lavoro, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, ad eccezione dei lavoratori in prova.
      2. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul

 

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piano nazionale, il piano di partecipazione finanziaria può essere esteso, nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), anche a favore dei dipendenti delle società controllanti, controllate o collegate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2349, primo comma, e 2441, ottavo comma, del codice civile.
      3. Per i lavoratori somministrati di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è possibile l'adesione ai piani di partecipazione finanziaria delle società abilitate alla somministrazione di lavoro. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, i contratti collettivi delle società utilizzatrici possono stabilire modalità e criteri per la determinazione della partecipazione finanziaria dei lavoratori somministrati in funzione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della società utilizzatrice.
      4. Agli effetti della presente legge sono equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 gli ex dipendenti ancora in possesso di azioni della società in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria e i prestatori di lavoro che, a fronte di un corrispettivo, prestano la propria opera a favore di terzi mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, anche nelle modalità di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.